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Art. 452 bis. Inquinamento ambientale

Art. 452 bis. Inquinamento ambientale. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Articolo inserito dall’art. 1, L. 22 maggio 2015, n.68 (in vigore dal 29 maggio 2015).

Procedura: 1) si procede di ufficio (50 c.p.p.); 2)l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.); 3) il fermo è consentito nella sola ipotesi aggravata prevista
dal co. 2 (384 c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale monocratico.