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Art. 594. Ingiuria
Capo II - Dei delitti contro l'onore

                                                                               CAPO II

                                                             DEI DELITTI CONTRO L'ONORE

[Art. 594. Ingiuria. Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1032, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone.]

Articolo abrogato dall’art. 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

L’ipotesi delittuosa prevista dall’originario art.594 è, ora, un illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria previsto dall’art. 4, D.Lgs. n.7/2016 cit.

Per disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall’art. 12, D.Lgs. n. 7/2016 cit.