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Art. 571. Impugnazione dell’imputato

Art. 571. Impugnazione dell’imputato.

1. Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall’articolo 613, comma 1, l’imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento (1).

2. Il tutore per l’imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l’imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre l’impugnazione che spetta all’imputato.

3. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine (2).

4. L’imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all’impugnazione proposta dal suo difensore. Per l’efficacia della dichiarazione nel  caso previsto dal comma 2, è necessario il consenso del tutore o del curatore speciale.

(1) Comma così modificato dall’art. 1, co. 54, L. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dalla data stabilita nel co. 95 del medesimo articolo.

(2) Comma così modificato dall’art. 46, L. 16 dicembre 1999, n. 479.