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Art. 282. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Art. 282. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

1. Con il provvedimento che dispone l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all’imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.

2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell’attività lavorativa e del luogo di abitazione dell’imputato.