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Art. 464. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Art. 464. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione (euro 516).

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’art. 457, ridotta di un terzo.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) non è consentito procedere all’arresto e al fermo; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.

Vedi anche nota sub art. 453.