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Art. 168 bis. Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato

Art. 168 bis. Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato.  Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale  pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.

Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio  sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci
giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti
o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

  Articolo inserito dall’art. 3, L. 28 aprile 2014, n. 67.

Si riporta il testo del D.M. (Giustizia) 8 giugno 2015, n. 88 (G.U. 2 luglio 2015, n. 151) recante «Regolamento recante disciplina delle convenzioni
in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato, ai sensi dell’articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67
»:

«Art. 1. Lavoro di pubblica utilità. 1. Il lavoro di pubblica utilità da prevedere per la messa alla prova degli imputati maggiori di età, ai sensi  dell’articolo 168-bis c.p., consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

2. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

Art. 2. Convenzioni. 1. L’attività non retribuita in favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il presidente del tribunale, nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati nell’articolo 1, comma 1. Tali convenzioni sono sottoscritte anche da amministrazioni, enti ed organizzazioni che hanno competenza nazionale, regionale o interprovinciale, con effetto per le rispettive articolazioni periferiche.

2. La prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato per lo svolgimento
del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

3. Al fine di pervenire alla stipula delle convenzioni l’ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio può favorire i contatti tra le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni di cui all’articolo 1, comma 1, e i tribunali.

4. Nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti presso gli organismi di cui all’articolo 1, comma 1, in relazione ad una o più delle seguenti tipologie di attività:

a. prestazioni di lavoro per finalità sociali e sociosanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;

b. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;

c. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;

d. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;

e. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del  patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Art. 3. Svolgimento delle prestazioni di lavoro di pubblica utilità. 1. Nelle convenzioni di cui all’articolo 2 le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell’articolo 1, comma 1, si impegnano a mettere a disposizione del soggetto, durante lo svolgimento del lavoro di pubblica
utilità, le strutture necessarie all’espletamento delle attività stabilite e a curare che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto è sottoposto.

Tali enti si impegnano ad indicare il nome di un referente che coordina la prestazione lavorativa di ciascun soggetto impegnato nel lavoro di pubblica
utilità ed impartisce le istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori.

2. Gli enti garantiscono la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicurano, altresì, il rispetto delle  norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l’integrità fisica e morale dei soggetti in messa alla prova, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. In nessun caso l’attività può svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

4. Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità sono a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti presso cui viene svolta l’attività gratuita a favore della collettività. Nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della Giustizia.

5. Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ha inizio nel primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attività secondo le modalità concordate e inserite nel programma per la messa alla prova e si conclude nel termine indicato dal giudice ai sensi dell’articolo 464-quinquies del codice di procedura penale. La presenza è documentata su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica.

6. Nel caso di impedimento a prestare la propria opera, per tutto o parte dell’orario giornaliero stabilito, il soggetto ne dà tempestivo avviso per le vie brevi all’ente ospitante, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa. L’impedimento derivante da malattia o infortunio deve essere documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata. In ogni caso la prestazione lavorativa non resa per tutto o parte dell’orario giornaliero previsto dovrà essere effettuata in un tempo diverso, d’intesa fra le parti, nel termine fissato dal giudice per la messa alla prova, fatti salvi in ogni caso i limiti di cui all’articolo 1, comma 2.

7. L’impedimento allo svolgimento della prestazione di pubblica utilità dipendente dalla temporanea impossibilità dell’ente ospitante a riceverla in un determinato giorno od orario sarà comunicato, anche per le vie brevi, dall’ente all’ufficio di esecuzione penale esterna competente. Il recupero dell’orario di lavoro viene effettuato ai sensi del comma 8.

8. Le frazioni di ora non sono utili al computo dell’orario di lavoro ai fini dello svolgimento della prestazione di pubblica utilità per la messa alla prova.

Art. 4. Accertamenti sulla prestazione del lavoro di pubblica utilità. 1. Nelle convenzioni sono regolati gli aspetti organizzativi inerenti gli accertamenti sulla regolarità della prestazione non retribuita effettuati dall’ufficio di esecuzione penale esterna competente per l’esecuzione del
provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova tramite un funzionario incaricato.

2. L’ente ospitante, attraverso il referente indicato nella convenzione, rende disponibili al funzionario incaricato tutte le informazioni richieste, compresa la visione e l’eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze.

3. Nei casi in cui l’amministrazione, l’organizzazione o l’ente non sia più convenzionato o abbia cessato la propria attività durante l’esecuzione di un provvedimento di messa alla prova, l’ufficio di esecuzione penale esterna, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice che ha disposto la sospensione del processo con messa alla prova, proponendo, se possibile, un diverso ente per la prosecuzione della prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il giudice decide ai sensi dell’articolo 464-quinquies, comma 3, del codice di procedura penale.

4. Nelle relazioni periodiche e conclusive sull’andamento della messa alla prova di cui all’articolo 141-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, l’ufficio di esecuzione penale esterna riferisce anche della regolarità della prestazione del lavoro di pubblica utilità. In caso di rifiuto del soggetto allo svolgimento della prestazione, ne dà immediata comunicazione al giudice, per la decisione di cui all’articolo 168-quater del codice penale.

Art. 5. Elenco delle convenzioni. 1. Le convenzioni sottoscritte o cessate successivamente alla data di emanazione del presente regolamento
sono pubblicate sul sito internet del Ministero della giustizia, raggruppate per distretto di corte d’appello.

Art. 6. Entrata in vigore. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».