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Art. 572. Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Art. 572. Maltrattamenti contro familiari e conviventi. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o  comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione,istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

[La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.]

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da  sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Articolo così sostituito dall’art. 4, co. 1, lett. d), L.1 ottobre 2012, n. 172.

Il comma 2 è stato abrogato dall’art. 1, co. 1-bis, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è obbligatorio (380 co. 2 lett. l-ter) c.p.p.); 3) il fermo è consentito se dal fatto deriva una lesione o la morte (384 c.p.p.); 4) competenza:

comma 1, Tribunale monocratico;

comma 3,Tribunale monocratico nel caso di lesione grave;

Tribunale collegiale nel caso di lesione gravissima;

Corte di Assise in caso di morte.

In materia di informazioni da fornire alla vittima del reato previsto dal presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 11, D.L. n. 11/2009 e succ. mod., riportato sub art. 612-bis.