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Art. 613 bis. Tortura

Art. 613-bis. Tortura. Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona  privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla  funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la  pena è dell’ergastolo.

Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 14 luglio 2017, n. 110, in vigore dal giorno della sua pubblicazione (avvenuta nella G.U. n. 166 del 18 luglio 2017).

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è obbligatorio nell’ipotesi prevista dal co. 5 (380 co. 1 c.p.p.); è facoltativo nelle altre ipotesi (381 co. 1 c.p.p.); 3) il fermo è sempre consentito (384 c.p.p.); 4) la competenza è della Corte di assise per l’ipotesi prevista dal co. 5 (5 co. 1 lett. a) c.p.p.); del Tribunale collegiale per l’ipotesi prevista dal co. 2 e per quella prevista dal co. 1 nel caso di lesioni gravi o gravissime ai sensi del co. 4 (33- bis co. 2 c.p.p.); del Tribunale monocratico nelle restanti ipotesi (33-ter c.p.p.).