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Art. 435. Fabbricazione o detenzione di materie espodenti

Art. 435.  Fabbricazione o detenzione di materie espodenti. Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene  dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servono alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Procedura: 1) si procede di ufficio (50 c.p.p.), 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.) ed è consentito anche fuori flagranza se il delitto è commesso da persona sottoposta a misure di prevenzione personale con provvedimento definitivo (art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); 3) il fermo è consentito (384 c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale monocratico.