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Art. 307. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

Art. 307.  Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.  Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni (1).

La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuamente (1).

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s’intendono per «prossimi congiunti» gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti non si comprendono
gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole (2).

(1) Comma così modificato dall’art. 1 D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 conv., con modif., dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438.

(2) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) arresto e fermo non sono consentiti; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.