Art. 442. Decisione.
1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.
1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all’articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell’udienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di
reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo.
3. La sentenza è notificata all’imputato che non sia comparso.
4. Si applica la disposizione dell’articolo 426 comma 2.
Articolo prima modificato dall’art. 30 L. 16 dicembre 1999, n. 479, poi dall’art. 7, co. 2, D.L. 24 novembre 2000, n. 341 conv., con modif., nella L. 19 gennaio 2001 n. 4 (nel comma 2) ed infine dall’art. 1, co. 44, L. 23 giugno 2017, n. 103 (ancora nel co.
2), in vigore dalla data stabilita nel co. 95 del medesimo articolo.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 7 D.L. n. 341/2000 cit. l’espressione «la pena dell’ergastolo» deve intendersi riferita all’ergastolo senza isolamento diurno.