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Art. 588. Rissa

Art. 588. Rissa. Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a lire seicentomila (euro 309).

Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l’uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.) solo in relazione all’ipotesi di cui al comma 2; 3) il fermo non è consentito; 4) la competenza è del Trbunale monocratico.