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Art. 88

Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Il comma 2 è stato così sostituito dall’art. 1, L. cost. 4 novembre 1991, n. 1.