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Art. 13. Servizi operanti in ambito più vasto del circondario

Art. 13. Servizi operanti in ambito più vasto del circondario. 

1. Quando i servizi di polizia giudiziaria sono costituiti per attività da svolgere in ambito territoriale più vasto del circondario, l’ufficiale preposto è responsabile verso il procuratore generale del distretto dove ha sede il servizio.