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Art. 494. Sostituzione di persona
Capo IV - Della falsità personale

                                                                               CAPO IV

                                                               DELLA FALSITÀ PERSONALE

Art. 494. Sostituzione di persona. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri il danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) non è consentito procedere all’arresto né al fermo; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.