Logo del Laurus Robuffo

Art. 35 bis. Sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

Art. 35 bis.  Sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.  La sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.

Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all’arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio.

Articolo aggiunto dall’art. 123 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Il comma 1 è stato così modificato dall’art. 15, co. 3, L. 28 dicembre 2005, n. 262.