Art. 618. Rivelazione del contenuto di corrispondenza. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila (euro 103) a un milione (euro 516).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Procedura: 1) si procede a querela della persona offesa (336 c.p.p.); 2) arresto e fermo non sono consentiti; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.
Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.