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Art. 618. Rivelazione del contenuto di corrispondenza

Art. 618. Rivelazione del contenuto di corrispondenza. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una  corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila (euro 103) a un milione (euro 516).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Procedura: 1) si procede a querela della persona  offesa (336 c.p.p.); 2) arresto e fermo non sono consentiti; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.