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Art. 27

Art. 27. - La responsabilità penale è personale.

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte [, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra] (1).

(1) Parole soppresse dall’art. 1, L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1