Logo del Laurus Robuffo

Art. 46

Art. 46.  Le disposizioni degli artt. 192, 193, 194 e 195 del codice penale si applicano soltanto rispetto ai reati commessi dopo l’attuazione del codice.

Le disposizioni dell’art. 194 non si applicano per gli atti compiuti anteriormente al 19 ottobre 1930.