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Art. 316. Peculato mediante profitto dell’errore altrui

Art. 316.  (1) Peculato mediante profitto dell’errore altrui.  Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

(1) Articolo sostituito dall’art. 2 L. 26 aprile 1990,n. 86.

Procedura: 1) si procede di ufficio (50 c.p.p.); 2)l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.); 3) Il fermo non è consentito; 4) la competenza è del Tribunale collegiale.