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Art. 574. Sottrazione di persone incapaci

Art. 574. (1) Sottrazione di persone incapaci. Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la  responsabilità genitoriale, al tutore o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni (2).

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di  esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Si applicano le disposizioni degli articoli [525] e [544].

(1) Dichiarato incostituzionale. V. nota (1) sub art. 573.

(2) Comma così modificato dall’art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.