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Art. 162. Delega delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale

Art. 162. Delega delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale.  

1. La delega prevista dall’articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 è conferita con atto scritto di cui è fatta annotazione in apposito registro ed è esibita in dibattimento.

2. Nel caso di giudizio direttissimo, la delega può essere conferita anche per la partecipazione alla contestuale udienza di convalida.

3. Quando si presenta la necessità di prestare il consenso all’applicazione della pena su richiesta o al giudizio abbreviato ovvero si deve procedere a nuove contestazioni, il pubblico ministero delegato può procedere a consultazioni con il procuratore della Repubblica.

4. Il giudice, nel caso previsto dal comma 3, può sospendere l’udienza per il tempo strettamente necessario.

Articolo così modificato dall’art. 215 D.Lgs. 51/98 e succ. mod.