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Art. 147. Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete

Art. 147. Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell’interprete.

1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l’autorità procedente fissa all’interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L’interprete può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.

2. L’interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una  somma da lire centomila (euro 51) a lire un milione (euro 516).