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Art. 36. Pubblicazione della sentenza penale di condanna

Art. 36. Pubblicazione della sentenza penale di condanna. La sentenza di condanna [alla pena di morte o] all’ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l’ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata [, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e] nel sito internet del Ministero della
Giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici
giorni.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d’ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due
capoversi precedenti [, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo
internet del sito del Ministero della Giustizia].

Il comma 2 è stato così modificato dall’art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69; le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 37, co. 18, D.L. 6
luglio 2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

Il secondo periodo del comma 4 è stato così modificato prima dall’art. 2, co. 216, L. 23 dicembre 2009, n. 191 e poi (mediante la soppressione delle
parole fra parentesi quadre) dall’art. 37, co. 18, D.L. n. 98/2011 cit.