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Art. 600 septies. Confisca

Art. 600-septies. Confisca. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura  penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609- quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto  è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e  5-bis),  e 609-undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo  comma dell’articolo 322-ter.

L’articolo - aggiunto dall’art. 6, L. 3 agosto 1998, n. 269 e poi sostituito dall’art. 15, L. 11 agosto 2003, n. 228 - è stato, infine, così sostituito dall’art.4, co. 1, lett. l), L. 1 ottobre 2012, n. 172.

Si riporta l’art. 14 della L. 3 agosto 1998, n. 269:

«Art. 14. Attività di contrasto. 1. Nell’ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell’organismo di  appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possono, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di  prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600 bis, comma 1, 600 ter, commi 1, 2 e 3, e 600 quinquies del codice penale, introdotti dalla presente legge, procedere all’acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonché partecipare alle iniziative turistiche di cui  all’articolo 5 della presente legge. Dell’acquisto è data immediata comunicazione all’autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.

2. Nell’ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni definiti con il decreto di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n.249, l’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell’autorità giudiziaria, motivata a  pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600 bis, comma 1, 600 ter, commi 1, 2 e 3, e 600 quinquies del codice  penale commessi mediante l’impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni su copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di  comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime  finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica.

3. L’autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l’emissione o disporre che sia ritardata l’esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o  sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli  articoli 600 bis, comma 1, 600 ter, commi 1, 2 e 3, e 600 quinquies del codice penale. Quando è identificata o identificabile la persona offesa dal reato,  il provvedimento è adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.

4. Abrogato».