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Art. 629. Estorsione

Art. 629. Estorsione. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 (1).

La pena è della reclusione da sette anni a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo  precedente (2).

(1) Comma sostituito dall’art. 8, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, conv. in L. 18 febbraio 1992, n. 172 e poi così modificato (nell’importo della multa) dall’art. 4, L. 27 gennaio 2012, n. 3 (in vigore dal 29 febbraio 2012).

(2) Comma così modificato prima dall’art. 8, D.L. n. 419/1991 cit., poi (nell’importo della multa) dall’art. 4, L. n. 3/2012 ed infine dall’art. 1, co. 9, L. n. 103/2017 cit., in vigore dalla  data stabilita nel co. 95 del medesimo articolo.

Procedura: l’arresto in flagranza è obbligatorio (380 co. 2 lett. f) c.p.p.); anche fuori dei casi di flagranza se ricorrono le condizioni di cui all’art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Il fermo è consentito (384 c.p.p.). La procedibilità è d’ufficio (50 c.p.p.). La competenza è del Tribunale monocratico per le ipotesi previste dal comma 1; del Tribunale collegiale per quelle previste dal comma 2.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XIII.

Vedi anche quanto previsto dall’art. 80, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, riportato in nota sub art. 317 c.p.