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Art. 194. Oggetto e limiti della testimonianza
Capo I - Testimonianza

                                                                                                     CAPO I

                                                                                            TESTIMONIANZA

Art. 194. Oggetto e limiti della testimonianza.

1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non può deporre sulla moralità dell’imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la  personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale.

2. L’esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è  necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell’imputato  deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.

3. Il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico ne esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla  deposizione sui fatti.

Si riporta il comma 2 dell’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2008 (recante “Regolamento sullo stato giuridico  ed economico del  personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)”), pubblicato, per estratto, con comunicato presente nella G.U. del 2 dicembre 2008, n. 282:

«Art. 44. Doveri particolari. 1. Omissis.

2. Prima dell’esame previsto dall’articolo 350 c.p.p. ovvero prima di rendere un interrogatorio ai sensi del codice di procedura penale ovvero nei casi previsti dagli articoli 194 e  seguenti del codice di procedura penale, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio sono tenuti a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri se ritengono che il loro esame o il loro interrogatorio abbia ad oggetto fatti o documenti coperti dal segreto di Stato, o suscettibili di essere oggetto del  segreto di Stato, a norma del regolamento emanato ai sensi dell’articolo 39, comma 5, della legge n. 124 del 2007.

Il Presidente del Consiglio provvede ai sensi dell’articolo 41 della legge n. 124 del 2007.

Omissis».