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Art. 689. Somministrazione di bevande alcooliche a minori o infermi di mente

Art. 689. Somministrazione di bevande alcooliche a minori o infermi di mente. L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in  un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste  condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la  rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto  personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione  dell’attività per tre mesi .

Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata.

La condanna importa la sospensione dall’esercizio.

Gli attuali commi 2 e 3 sono stati inseriti dall’art. 7, co. 3-ter, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, conv., con modif., dalla L. 8 novembre 2012, n. 189.

Si procede d’ufficio.

La competenza appartiene al giudice di pace (art.4 co.1 lett. b) D.Lgs. n. 274/2000). La competenza è del Tribunale monocratico (ai sensi dell’art. 4 co. 3 D.Lgs. 274/2000)  qualora ricorra taluna delle aggravanti previste dagli artt. 1 D.L. n. 625/79 (reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale) e 3 D.L. n. 122/93 (reati commessi per finalità di discriminazione razziale o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso).

L’arresto ed il fermo non sono consentiti.