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Art. 718. Esercizio di giuochi d’azzardo
Capo II - Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi

                                                                                                   CAPO II 

                                                                                                SEZIONE I

                                                                           Delle contravvenzioni concernenti
                                                                                    la polizia dei costumi


Art. 718. Esercizio di giuochi d’azzardo. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo o lo agevola è  punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire quattrocentomila (euro 206) (1).

Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

(1) In base al disposto del comma 3 dell’articolo 5 D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1998, n. 30, la disposizione non si applica ai  fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale.

Procedura: cd. art. 650.