CAPO II
SEZIONE I
Delle contravvenzioni concernenti
la polizia dei costumi
Art. 718. Esercizio di giuochi d’azzardo. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire quattrocentomila (euro 206) (1).
Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.
(1) In base al disposto del comma 3 dell’articolo 5 D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1998, n. 30, la disposizione non si applica ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale.
Procedura: cd. art. 650.