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Art. 205. Provvedimento del giudice

Art. 205.  Provvedimento del giudice.  Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.

Possono essere ordinate con provvedimento successivo:

1) nel caso di condanna, durante l’esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena;

2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza;

3) in ogni tempo nei casi stabiliti dalla legge.

Con sentenza n. 139 del 27 luglio 1982 la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 222, 1° comma, 204, 2° comma e 205 2° comma n. 2 «nella parte in cui non subordinano il ricovero in ospedale psichiatrico dell’imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione e dell’esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell’applicazione della misura».