Art. 506. Poteri del presidente in ordine all’esame dei testimoni e delle parti private.
1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture disposte a norma degli articoli 511, 512 e 513, può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell’esame.
2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell’articolo 210 ed alle parti già esaminate solo dopo l’esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l’esame, secondo l’ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2 e 503, comma 2. (1)
(1) Il co. 2 è stato così sostituito dall’art. 41 della L. 16 dicembre 1999, n. 479.