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Art. 635 bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Art. 635-bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o  sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

L’articolo – aggiunto dall’art. 9 della L. 23 dicembre 1993, n. 547 – è stato sostituito dall’art. 5, L. 18 marzo 2008, n. 48 e poi così modificato (mediante la sostituzione del comma 2) dall’art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Procedura: 1) L’arresto in flagranza è facoltativo nella sola ipotesi di cui al comma 2 (381 c.p.p.); il fermo non è consentito; 2) si procede a querela nell’ipotesi di cui al co. 1 (336  c.p.p.) e d’ufficio nell’ipotesi di cui al co. 2 (50 c.p.p.); 3) la competenza è del Tribunale monocratico.

Qualora il reato sia commesso in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104 - riportato in nota al presente  Titolo XII - anche ai fini della valutazione dei presupposti dell’arresto in flagranza, facoltativo e obbligatorio, e del fermo di indiziato di delitto.