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Art. 617 quinquies. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 617-quinquies. (1) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Chiunque, fuori dei casi  consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 6 della L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Si procede d’ufficio (50 c.p.p.). L’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.).

Il fermo non è consentito.

La competenza è del Tribunale monocratico.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.