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Art. 593. Omissione di soccorso

Art. 593. Omissione di soccorso. Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di  provvedere a sé stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro (1).

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

(1) Le originarie sanzioni (reclusione fino a tre mesi e multa fino a lire seicentomila) sono state così modificate dall’art. 1, L. 9 aprile 2003, n. 72.

Procedura: si procede d’ufficio (50 c.p.p.).

Non è consentito procedere all’arresto né al fermo.

Competenza: Tribunale monocratico.