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Art. 235. Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato

Art. 235. (1) Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato.   Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal  territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

[Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l’espulsione e l’allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all’articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.] (2)

Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, co. 1, lett. a), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

(2) Comma abrogato dall’art. 1, co. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è obbligatorio anche fuori dei casi di flagranza (ex co. 3); 3) il fermo non è consentito; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.