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Art. 706. Ricorso per cassazione

Art. 706. Ricorso per cassazione.  

1. Contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello stato richiedente.

2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell’articolo 704.