Art. 36. Per i reati commessi anteriormente all’attuazione del codice penale non si può procedere d’ufficio:
1° se, per la legge del tempo del commesso reato, la punibilità era condizionata alla querela della persona offesa ovvero alla richiesta;
2° se la punibilità del reato non era condizionata, secondo la legge anteriore, a querela, richiesta od istanza, e lo è, invece, secondo il codice penale.
Salvo che sia intervenuta una causa di decadenza il termine di tre mesi stabilito negli artt. 124, 128 e 130 del codice penale per presentare la querela, l’istanza o la richiesta decorre dal giorno dell’attuazione del codice stesso, quando la persona offesa o l’Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato prima di tale giorno; altrimenti decorre dal giorno della notizia del fatto.