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Art. 166. Notificazioni all’imputato interdetto o infermo di mente

Art. 166. Notificazioni all’imputato interdetto o infermo di mente.

1. Se l’imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l’imputato si trova nelle condizioni previste dall’articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.