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Art. 113. Ricostituzione di atti

Art. 113. Ricostituzione di atti.

1. Se non è possibile provvedere a norma dell’articolo 112, il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell’atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito.

2. Se esiste la minuta dell’atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l’hanno sottoscritto riconosce che questo era  conforme alla minuta.

3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell’atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.