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Art. 382. Stato di flagranza

Art. 382. Stato di flagranza.

1. È in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.

1 Lo stato di flagranza, per alcuno dei reati di cui all’art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n 309 (T.U. stupefacenti)) può importare l’immediata espulsione dello straniero. V. anche l’art. 86 T.U. cit., co. 3.

2 Per ipotesi di arresto facoltativo od obbligatorio fuori flagranza, v. oltre all’art. 230 att. c.p.p., le note sub artt. 380 e 381 e la nota 2 all’art. 16 Min.

3 Si riporta il comma 6-quater  dell’art. 10, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, conv., con modif., dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 (recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”):

    «Art. 10. Divieto di accesso. 1-6-ter. Omissis.

    6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio  l’arresto ai sensi dell’art. 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’art. 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga  inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal  fatto. Le disposizioni del presente comma hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020».