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Art. 674. Revoca di altri provvedimenti

Art. 674. Revoca di altri provvedimenti.

1. La revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell’amnistia o dell’indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è disposta dal giudice dell’esecuzione qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.

1 bis. Il giudice dell’esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l’esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 168 del codice penale. (1)

(1) Comma aggiunto dall’art. 1, co. 2, L. 26 marzo 2001, n. 128.