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Art. 335 bis. Disposizioni patrimoniali

Art. 335 bis. Disposizioni patrimoniali.  Salvo quanto previsto dall’art. 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall’articolo 240, primo comma.

Articolo inserito dall’art. 6, co. 1, L. 27 marzo 2001, n. 97.

1 Vedi anche il comma 2 dell’art. 6, L. 27 marzo 2001, n. 97, riportato in nota sub art. 533 c.p.p.

2. Vedi anche nota sub art. 322-ter.