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Art. 289. Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali

Art. 289. Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali. È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni.

Articolo così sostituito dall’art. 4, L. 24 febbraio 2006, n. 85.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.); 3) il fermo non è consentito (384 c.p.p.); 4) la competenza
è del Tribunale monocratico.

Per il delitto previsto dal presente articolo non si applica la speciale causa di giustificazione di cui all’art. 17, L. 3 agosto 2007, n. 124, fatte salve  specifiche ipotesi indicate nel co. 3 dell’art. 17 cit.