Art. 442. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate. Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio,ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte,adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.
Si procede d’ufficio (50 c.p.p.).
Vedi anche quanto previsto dall’art. 15, L. 14 gennaio 2013, n. 9 (in nota sub art. 517-quater).