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Art. 442. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

Art. 442.  Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate.  Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio,ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte,adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

Si procede d’ufficio (50 c.p.p.).

Vedi anche quanto previsto dall’art. 15, L. 14 gennaio 2013, n. 9 (in nota sub art. 517-quater).