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Art. 216. Assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro

Art. 216.  Assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.  Sono assegnati ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro:

1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

2) coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere;


3) le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge.