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Art. 635 ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Art. 635-ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati  dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della  reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

L’articolo - inserito dall’art. 5, L. 18 marzo 2008, n. 48 – è stato così modificato (mediante la sostituzione del comma 3) dall’art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Procedura: 1) L’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.); il fermo è consentito per le ipotesi previste dai co. 2 e 3 (384 c.p.p.); 2) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 3) la competenza è del Tribunale monocratico.