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Art. 600 quater. Detenzione di materiale pornografico

Art. 600-quater. Detenzione di materiale pornografico. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

L’articolo, introdotto dall’art. 6, L. 3 agosto 1998,n. 269, è stato poi così sostituito dall’art. 3, L. 6 febbraio 2006, n. 38.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è facoltativo (381 co. 2 lett. lbis) c.p.p.); 3) il fermo non è consentito (384 c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale monocratico; è del Tribunale collegiale per le ipotesi punite con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni (art. 33-bis c.p.p.).

V. anche note sub Sezione I e sub art. 600 septies.