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Art. 595. Appello incidentale

Art. 595. Appello incidentale.

1. L’imputato che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall’articolo 584 (1).

2. L’appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582, 583 e 584.

3. Entro quindici giorni dalla notificazione dell’impugnazione presentata dalle altre parti, l’imputato può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o  richieste scritte (1).

4. L’appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell’appello principale o di rinuncia allo stesso.

 

 

(1) Comma così sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.