Art. 244. Disciplina applicabile in caso di regressione dei procedimenti alla fase istruttoria.
1. Le disposizioni dell’articolo 243 comma 2 si osservano anche quando, dopo la scadenza dei termini indicati nell’articolo 242 commi 2, 3 e 4, i procedimenti proseguiti con l’applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice regrediscono per qualunque motivo alla fase istruttoria ovvero quando i termini suddetti non sono rispettati. In tali casi si osservano altresì con le seguenti disposizioni:
a) i termini che, secondo il codice, decorrono dal momento in cui è effettuata taluna delle iscrizioni nel registro previsto dall’articolo 335, sono computati a partire dalla data del provvedimento che dispone la regressione del procedimento o la trasmissione degli atti al pubblico ministero;
b) alle nullità relative verificatesi nel corso dell’istruzione si applica l’articolo 181, commi l e 2 del codice;
c) alla parte civile ritualmente costituita spettano nelle indagini preliminari i poteri attribuiti dal codice alla persona offesa.
2. Quando non sono rispettati i termini indicati nell’articolo 242 commi 2, 3 e 4, il pubblico ministero, il giudice istruttore o il pretore comunica al procuratore generale presso la corte di appello, che ne informa il ministro di grazia e giustizia, le ragioni che hanno impedito l’osservanza dei predetti termini e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
L’art. 244 è stato così sostituito ad opera dell’art. 3 D.Lgs. 17 ottobre 1990, n. 293 (dopo aver subito altra precedente modifica con l’art. 2 D.Lgs. 12 aprile 1990, n. 77).