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Art. 513 bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Art. 513 bis. (1) Illecita concorrenza con minaccia o violenza. Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano una attivita finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 13 settembre 1982,n. 646.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2)l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.) ed è consentito anche fuori flagranza se il delitto è commesso da persona sottoposta a misure di prevenzione personale con provvedimento definitivo (art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159); 3) il fermo è consentito se ricorrono le condizioni di cui all’art. 77, D.Lgs. n. 159/2011 cit.; 4) la competenza è del Tribunale collegiale.

Sul prelievo di campioni biologici, ai fini dell’inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, da soggetti arrestati, detenuti o internati etc. per il presente delitto, vedi l’art. 9, L. 30 giugno 2009, n. 85.